SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA ARRIGO PEDROLLO Tra Il Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” (di seguito denominato “Istituto”) con sede in Vicenza Contrà San Domenico n. 33, C.F. 95002760247 rappresentato da ______________, nato a ______________, nella sua qualità di Presidente dell’Istituto e ____________________(di seguito denominato “Gestore”) con sede in ______________, C.F. ______________ rappresentata da ______________, a questo atto autorizzato ai sensi della procura speciale ______________ notaio ______________ (di seguito Istituto e Gestore citati unitamente come “Parti”) si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA) 1. Con la presente convenzione, l’Istituto, in base alla delibera dell’organo competente n ______________ del ______________ e al Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. ______________ del ______________, affida il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso la Filiale di ______________. 2. Il servizio di cassa è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico. 3. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedere con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente. Art. 2 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE) 1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, nonché la custodia e l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 12 e gli adempimenti connessi previsti nella legge e dai regolamenti dell’Istituto. Il servizio di cassa ha per oggetto altresì gli elementi consulenziali connessi e collegati alle attività di cui al comma 5 del presente articolo. 2. Il Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono. 3. L’esercizio finanziario dell’Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. 4. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’Istituto; il Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 5. L’Istituto, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, compatibilmente con la continuità nell’erogazione del servizio educativo e formativo, può concordare con il gestore l’effettuazione di operazioni di gestione finanziaria della liquidità e di miglioramento della redditività che assicurino la conservazione del capitale impegnato. 6. Al fine di migliorare il servizio di cassa, il Gestore può rendere disponibili sistemi evoluti di incasso e pagamento, basati sulla multicanalità e la dematerializzazione, garantendone il presidio e la relativa evoluzione. 7. Le somme riscosse dall’Istituto tramite servizi evoluti di incasso sono riversate sulla contabilità speciale una volta divenute liquide ed esigibili. 8. Il Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi. Art. 3 (CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO) 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti al servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL - Applicazione alle Istituzioni scolastiche” o successive versioni. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto – degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AGID) con la deliberazione n. 11/2004 ss. mm. e ii.. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti ai canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita. Art. 4 (RISCOSSIONI) 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Direttore Amministrativo e dal Direttore di Ragioneria o dai soggetti comunicati dall’Istituto al Gestore. 2. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i seguenti contenuti: a. la denominazione dell’Istituto; b. l’esercizio finanziario; c. il numero progressivo nell’esercizio finanziario; d. la data di emissione; e. l’indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata distintamente per residui o competenza; f. l’indicazione del debitore; g. l’ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere; h. la causale; i. gli eventuali vincoli di destinazione delle somme. 3. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Istituto contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell’Istituto". Tali incassi sono segnalati all’Istituto stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell’avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL. 4. Il prelevamento dal conto corrente postale intestato all’Istituto è disposto dall’Istituto medesimo nel rispetto della periodicità stabilita dalle disposizioni attuative delle norme sulla Tesoreria unica e mediante preventiva emissione di reversale intestata all’Istituto stesso. L’accredito al conto di gestione delle relative somme è effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore acquisisce la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale1. 1 Qualora all’atto dell’affidamento del servizio o in corso di rapporto il conto corrente postale intestato all’istituto venisse estinto, non si dovrà tenere conto delle previsioni inerenti. 5. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Istituto che potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore. 6. L’Istituto si impegna ad annullare tramite OIL le reversali non estinte alla data del 31 dicembre. 7. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali, il Gestore, su richiesta dell’Istituto, può attivare, alle condizioni di mercato cui al successivo art.14, strumenti di incasso evoluti quali, in via esemplificativa, il servizio MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale, RID bancario e postale, Incasso domiciliato, Bollettino e Acquiring (POS fisico o virtuale) che velocizzino le fasi di acquisizione delle somme riscosse e assicurino la sollecita trasmissione dei dati riferiti all’incasso. 8. Gli incassi effettuati mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versate alla cassa dell’Istituto non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati. 9. Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: _______ 10. Il Gestore dovrà garantire per tutta la durata della convenzione l’adesione al nodo dei pagamenti PagoPa, che viene fornito all’Istituto da un partner tecnologico terzo, attualmente _______ . Art. 5 (PAGAMENTI) 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Direttore Amministrativo e dal Direttore di Ragioneria e relativi ad un unico beneficiario. 2. I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico rispettando i seguenti contenuti: a. la denominazione dell’Istituto; b. l’esercizio finanziario; c. il numero progressivo nell’esercizio finanziario; d. la data di emissione; e. l’indicazione del capitolo di bilancio cui la spesa è imputata distintamente per residui o competenza; f. l’ammontare della somma dovuta in cifre ed in lettere e la scadenza, se prevista; g. la causale; h. l’indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché il relativo indirizzo e codice fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica. 3. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Direttore Amministrativo, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti alle utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. 4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Gestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente. 5. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato. 6. A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore. 7. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto di cassa o sul conto postale. 8. L’Istituto si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore di Ragioneria dell’Istituto ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti. 9. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 10. Per le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, rimborsi spese, ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto corrisponderà il compenso di ____/ non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito. 11. L’Istituto si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non estinti alla data del 31 dicembre. Art. 6 (PAGAMENTI CON CARTE) 1. Su richiesta dell’Istituto, il Gestore può procedere al rilascio di carte aziendali di credito, di debito e prepagate regolate da apposito contratto e con le modalità di cui ai commi successivi, che saranno utilizzate ai fini di quanto espresso dall’art 27 del Regolamento di contabilità e finanza dell’Istituto e comunque in base ai criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell’Università e della Ricerca. 2. L’Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare i pagamenti con carte nonché i limiti di utilizzo. 3. L’Istituto deve fornire con immediatezza al Gestore l’estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell’importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto. 4. Il Gestore provvede a registrare l’operazione sul conto dell’Istituto secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma. Art. 7 (GESTIONE DELLA LIQUIDITA’) 1. Il Gestore, ai sensi dell’art. 2 comma 5 della presente convenzione, propone, su richiesta dell’Istituto, forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità in base alle esigenze dell’Istituto stesso e alle migliori condizioni di mercato. 2. Tali soluzioni di investimento dovranno sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato, anche nel caso di riscatto anticipato e tenendo conto dell’applicazione di eventuali penali. 3. La durata dei vincoli o degli investimenti deve comunque essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione. Art. 8 (ANTICIPAZIONE DI CASSA) 1. Fermo restando che l’anticipazione di cassa può essere richiesta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, il Gestore, su richiesta dell’Istituto espressa a mezzo decreto del Presidente o delibera del CdA ed entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno precedente, concede, al tasso debitore di cui all’art.14 comma 2, anticipazioni di cassa. 2. Gli interessi a carico dell’Istituto sulle somme anticipate ai sensi del precedente comma decorrono dalla data dell’effettivo utilizzo della somma. 3. Il Gestore procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti. 4. L’anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore. Conseguentemente, il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all’atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori. Art. 9 (APERTURE DI CREDITO PER PROGETTI FORMATIVI) 1. Il Gestore su richiesta dell’Istituto espressa a mezzo decreto del Presidente o delibera del CdA e nelle more dell’erogazione di finanziamenti statali o europei, può concedere, al tasso debitore di cui all’art.14 comma 3, aperture di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi. 2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla documentazione attestante la conclusione dell’iter autorizzativo dei progetti e la data della conseguente erogazione dei finanziamenti statali o europei. 3. All’atto della richiesta delle aperture di credito per progetti formativi, l’Istituto deve tener conto che l’importo di dette operazioni non può eccedere complessivamente il 100 per cento dei trasferimenti erogati, a titolo di dotazione ordinaria, dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’anno precedente. Nel calcolo di tale limite l’Istituto deve ricomprendere anche gli importi di eventuali aperture di credito concesse dal gestore uscente e non ancora rientrate. La durata massima di dette operazioni è di diciotto mesi. 4. Il Gestore procede di iniziativa all’immediato rientro delle aperture di credito utilizzate non appena si verifichino le entrate di cui ai predetti finanziamenti statali o comunitari. 5. L’Istituto, alla scadenza della presente convenzione e in vigenza di un nuovo rapporto con altro cassiere, si impegna fin d’ora, non appena si verifichino le entrate relative ai connessi finanziamenti statali o comunitari, a disporre il pagamento a favore del Gestore per la completa chiusura dell’esposizione per aperture di credito concesse ai sensi del presente articolo. 6. L’importo dell’apertura di credito deve comunque corrispondere all’importo realmente approvato e comunque tener conto di eventuali parziali ammissioni agli importi dei bandi a cui la scuola partecipa. Art. 10 (FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 1. L’Istituto provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. 2. L’Istituto provvede a comunicare al Gestore il codice del certificato di firma digitale, il suo emittente, il numero di serie e la relativa data di scadenza. 3. Resta inteso che, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali la Banca viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente Convenzione, sono espletate dall’ Istituto. 4. Il Gestore si impegna ad osservare gli obblighi di cui al Regolamento UE 679/2016 e al codice sulla privacy approvato con D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 5. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali avranno conoscenza nello svolgimento del servizio, e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione della presente Convenzione, pena la risoluzione della stessa e relativa assunzione di responsabilità per i danni causati dall’uso improprio Art. 11 (TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI) 1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall’Istituto al Gestore tramite OIL e secondo le prescrizioni dell’Allegato tecnico. 2. Il Gestore rende disponibile all’Istituto il giornale di cassa secondo le prescrizioni contenute nello specifico allegato tecnico di cui alle Linee Guida di DigitPA (ora AGID) richiamate al precedente art. 3, comma 1. 3.Su richiesta dell’Istituto il Gestore, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione dell’Istituto l’elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire. 4. A chiusura di ciascun trimestre ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmette all’Istituto il foglio dell’estratto conto regolato per capitale e interessi. 5. L’Istituto è tenuto a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell’estratto conto, trasmessi dal Gestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Art. 12 (AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI) 1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell’organo competente dell’Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell’Istituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra le Parti. 2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Direttore Amministrativo dell’Istituto. Art. 13 (VERIFICHE) 1. L’Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione, entro il termine massimo di tre giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza motivata da controlli, verifiche o ispezioni cui sia sottoposto l’Istituto, entro la giornata lavorativa successiva.. Art. 14 (TASSI CREDITORI E DEBITORI) 1. Sulle giacenze di cassa dell’Istituto è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 1 mese/360 + spread ___ (___) punti percentuali. 2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all’art. 8 è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 1 mese/360 + spread ___ (___) punti percentuali. 3. Sulle aperture di credito di cui all’art. 9 è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 1 mese/360 + spread ___ (___) punti percentuali. Art. 15 (COMPENSO E SPESE DI GESTIONE) 1. Per l’attivazione e la gestione delle carte di credito l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ___ (euro ___) annui per la prima carta di credito attivata, € ___ (euro ___/00) per le successive. 2. Per le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore, l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ___,00 (___ due/00) per singola operazione. 3. Per le operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate tramite circuito interbancario, l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ___,00 (euro ___/00) per singola operazione. 4. Per la custodia e l’amministrazione di titoli e valori l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ___,00 (euro ___) annui. 5. Per il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ___,00 (euro ___) per singolo avviso emesso, fatto salvo il recupero delle eventuali spese postali. 6. Per il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ___,00 (euro ___) per singola transazione. 7. Per il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (o incasso domiciliato) l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ___,00 (euro ___) per singola transazione. 8. Per il servizio di riscossione tramite POS l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso diversificato in dipendenza dei circuiti, come da Vs offerta del ___. 9. Per il servizio di riscossione tramite bollettino l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ___,00 (euro ___) per singola transazione. 10. Il Gestore è rimborsato delle spese postali relative alle comunicazioni inerenti al servizio trasmesse all’Istituto e per conto dello stesso, delle spese sostenute per l’esecuzione dei pagamenti che richiedano la corresponsione di un onere, delle tasse postali relative al prelievo dal conto corrente postale e degli oneri fiscali. 11. Per l’attivazione e la gestione del servizio di remote banking l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ___,00 (euro ___) annuo; 12. Per la gestione del conto l’Istituto corrisponderà al Gestore un canone annuo pari a € ___,00 (___/00) con regolare mandato di pagamento a copertura del sospeso. 13. Non sono previste ulteriori spese di gestione oltre a quelli sopra elencati, precisamente: -non saranno addebitati eventuali bolli, qualora dovuti, sui mandati di pagamento; -non saranno applicate commissioni o spese per tutti i pagamenti disposti tramite bonifico in euro verso chiunque all’interno dell’area SEPA, sia se diretti al gestore, sia se diretti ad altri Istituti bancari; -non saranno applicate commissioni per tutte le altre operazioni di entrata e/o uscita. Art. 16 (IMPOSTA DI BOLLO) 1. In ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamento ed alle reversali di incasso, l’Istituto e il Gestore si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all’OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Istituto, il Gestore non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Istituto si impegna a rifondere al Gestore ogni pagamento inerente alle eventuali sanzioni. Art. 17 (DURATA DELLA CONVENZIONE) 1. La presente convenzione ha una durata di tre (3) anni a partire dal ___ e fino al ___. 2. È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di sei mesi. Art. 18 (STIPULA DELLA CONVENZIONE) 1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore. 2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico del richiedente. Art. 19 (RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI) 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l’Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: a. Istituto – Vicenza, Contrà San Domenico n. 33. b. Gestore – ___. 2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. 3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Vicenza. Art. 20 (TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI) 1. L’Istituto e il Gestore si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della legge 136/2010. Per l’Istituto Per il Gestore